Norme e Fiscalità
Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci

Assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci anche per il 2017.

Confermata l’agevolazione nella legge di stabilità del 2017.

Anche i figli degli imprenditori, per citare la foto 😃, festeggiano per il prolungamento dei termini utili per approfittare dell’assegnazione e cessione agevolata dei beni ai soci.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e perché potrebbe essere una opportunità incredibile per la tua Azienda.

Assegnazione e cessione agevolata di beni ai soci.

Con la legge finanziaria del 2016 (legge n. 208/2015), era stata introdotta un’agevolazione fiscale molto interessante per le societa’ in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita’ limitata, per azioni e in accomandita per azioni.

Prevedeva che una società che entro il 30 settembre 2016, assegnava o cedeva ai propri soci beni immobili, poteva pagare un’imposta sostitutiva nella misura dell’8% ovvero del 10,5% per le societa’ considerate non operative in almeno 2 dei 3 periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione.  a condizioni che:

  • tutti i soci risultavano iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015, o che fossero stati iscritti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge,in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015;
  • le società avevano per oggetto esclusivo o principale la gestione degli immobili;
  • entro il 30 settembre 2016 fossero state trasformate in societa’ semplici.

Base imponibile.

L’imposta sostitutiva si pagava sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all’atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto. Le riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci e quelle delle societa’ che si trasformavano, sarebbero state assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13%.

Il valore normale poteva essere determinato in misura pari a quello risultante dal valore catastale rivalutato. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, veniva computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
Per le assegnazioni e le cessioni ai soci, le aliquote dell’imposta di registro, se applicabile, erano ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicavano in misura fissa.

Pagamento imposta sostitutiva.

Il pagamento dell’imposta sostitutiva doveva essere versato nella misura del 60% entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017.

Imprenditore individuale.

Tale opportunità si applicava anche all’imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possedeva beni immobili strumentali (ovvero gli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore). Poteva, entro il 31 maggio 2016, optare per l’esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive nella misura dell’8% della differenza tra il valore normale dell’immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Il vantaggio fiscale.

Sono molte le Aziende che una volta cessata l’attività, rimangono in una fase di stallo di liquidazione perché hanno tra i loro beni, almeno un’immobile di proprietà.

Questo immobile, negli anni, è stato “scaricato fiscalmente” oppure riscattato dalla società di leasing ad un valore pari al 10-20% del suo valore di mercato determinando di fatto, a seguito di una sua cessione, un enorme esborso di imposte.

Da qui la decisione di molte aziende, di locare (almeno) l’immobile a tempo indeterminato ad altre Aziende o ad Aziende proprie per evitare di ricadere nelle cosiddette società di comodo.

Questa opportunità fiscale, permette quindi all’imprenditore di assegnarsi il bene immobile pagando un’imposta sostitutiva relativamente bassa, bypassando la plusvalenza e riducendo gli importi da versare alle casse erariali.

Confermata anche per il 2017 , l’assegnazione o cessione di beni ai soci e l’estromissione di immobili dal patrimonio dell’impresa.

Nella legge di stabilità del 2017, approvata dalla maggioranza e pronta ad entrare in vigore dal 01 gennaio 2017, l’articolo 70 titola Assegnazione o cessione di beni ai soci. Estromissione di immobili dal patrimonio dell’impresa.

La nuova legge di stabilità 70 tiene conto anche della circolare dell’Agenzia delle Entrate creata appositamente per fare maggiore chiarezza riguarda alcuni dubbi sorti dopo che la legge è entrata in vigore.

L’articolo 70 prevede quindi la riapertura (fino al 30 settembre 2017) dei termini per l’assegnazione o cessione dei beni ai soci e per l’estromissione dei beni immobili dal patrimonio dell’impresa anche da parte dell’imprenditore individuale.

Estende quindi l’applicazione delle disposizioni in tema di regime agevolato per cessioni e assegnazioni di beni ai soci, previste dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, commi da 115 a 120, legge n. 208 del 2015) anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016.

I 2 relativi versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovranno essere quindi effettuati entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.

Nello specifico le aliquote dell’imposta sostituiva dell’assegnazione agevolata dei beni ai soci saranno quindi:

  • 8% nella generalità dei casi
  • 10,5 % per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti
  • 13% per le riserve in sospensione d’imposta.

Senz’altro un’opportunità interessante per tutte le Aziende da cogliere al volo.

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